Articolo 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i
beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento
dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale
residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano
finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.