Articolo 7 – Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari. Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto
ha un voto. Essa è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla
sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che
non sia di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria
– elezione del Consiglio direttivo (solo in occasione dell’Assemblea costitutiva i soci nominano altresì il
Presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere);
– approvazione del rendiconto economico finanziario;
– approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
– approvazione di eventuali regolamenti;
– deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
3. L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modifica dello statuto, il
trasferimento della sede legale e sullo scioglimento dell’Associazione.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal vice presidente.
5. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con
predisposizione dell’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata (con comunicazione
tramite messaggio di posta elettronica e raccomandata postale o a mano). L’Assemblea viene convocata
presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi altra sede situata in provincia di Bologna.
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
7. In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi solo ad altro socio. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
8. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega. Tutti i soci in regola
con il pagamento della quota hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare ed essere eletti.
9. Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza assoluta
dei soci presenti o rappresentati mediante delega. (Fanno eccezione le deliberazioni sulla modifica dello
statuto e sullo scioglimento dell’Associazione per le quali occorre il voto favorevole di tre quarti degli
associati).
10. Le discussioni e deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario.