Articolo 9 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
2. Il Presidente eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei
soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività
dell’Associazione con criteri di iniziativa di tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume
i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente
successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente o, in caso
di impedimento anche di questi, da un altro componente del Consiglio direttivo nominato dal Presidente.
In caso di dimissioni spetta al vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione
del nuovo Presidente.